Città del Vaticano: stop alla recezione automatica del diritto italiano: differenze tra le versioni

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Lord Hidelan (discussione | contributi)
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Stef Mec (discussione | contributi)
fix (stato papalino?)
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[[File:Vaticano mappa it.jpg|thumb|left|190px200px|[[Città del Vaticano]]]]
 
Dal 1° gennaio 2009 la legislazione della [[Città del Vaticano]] non recepirà più in modo automatico il diritto italiano, come stbiliscestabilisce una legge attualmente vigente che risale al 7 giugno 1929, e contemporanea ai [[w:Patti Lateranensi|Patti Lateranensi]].
 
LeSecondo motivazioniil addotte dalle gerarchie vaticane sono cheVaticano, le leggi italiane sono troppe, mutevoli, spesso contraddittorie tra loro, e numerose contrastano con la morale cristiana., per questo il recepimento viene interrotto.
 
Così motiva l’[[w:Osservatore Romano|Osservatore Romano]]: «inIn primo luogo il numero davvero esorbitante di norme nell’Ordinamento italiano, non tutte certamente da applicare in ambito vaticano; anche l’instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole e come tale poco compatibile con l’auspicabile ideale tomista di una ''lex rationis ordinatio'', che, come tutte le operazioni dell’intelletto, cerca di per l’immutabilità dei concetti e dei valori; e infine un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa».
 
Questo, secondo il periodicoquotidiano ufficiale dello Stato papalinopontificio, è «un evento importante per l’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. In non poche occasioni i Romani Pontefici hanno riconosciuto la maggioranza o quasi totalità dei sudditi vaticani come cittadini italiani. Mentre nella legge precedente operava una sorta di recezione automatica che si presumeva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leggi fondamentali dell’Ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana. Tale norma è vigente anche nei casi nei quali potrebbe presumersi una recezione ''ope legis''».
 
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