Sentenza del Consiglio di Stato: la chiusura dell'Ospedale San Giacomo di Roma era illegittima

sabato 10 aprile 2021

Il Consiglio di Stato ha pubblicato, in data 7 aprile 2021, una sentenza che dichiara illegittima la chiusura dello storico ospedale San Giacomo di Roma, affacciato su via del Corso. L'ospedale era stato chiuso con decreto regionale del 2008 dal commissario ad acta allora in carica come risposta allo stato di indebitamento sanitario della Regione Lazio.

Il consiglio di Stato ha pertanto considerato fondate le ragioni del ricorso di Maria Oliva Salviati assistita dall'avvocatessa Isabella Maria Stoppani, oltre che il suo "qualificato interesse morale", contro il decreto regionale che ha imposto la chiusura del San Giacomo. La sentenza dichiara infatti "contradditoria" l'imposizione della chiusura rispetto al Piano di Rientro del 26.3.2007, dato che questo prevedeva solo la riduzione di alcuni posti letto e non la chiusura dell'ospedale, interrompendo l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Inoltre, la sentenza puntualizza che "Lo scopo della legge regionale era quello di sopprimere l’attività ospedaliera del San Giacomo per utilizzare l’immobile ed i beni correlati come mere rendite patrimoniali, mutando il fine e la destinazione di alto livello assistenziale dei malati e dei bisognosi." Dunque, l'esigenza normativa della razionalizzazione della rete ospedaliera è "incompatibile con la cessazione dell’attività ospedaliera e la riconversione" della stessa, e pertanto "la legge regionale di assestamento del bilancio finanziario 2008 travalicherebbe l’intento e le disposizioni del piano di rientro, se interpretata nel senso di demandare al Commissario la cessazione dell’attività ospedaliera del S. Giacomo.".

Il decreto regionale inoltre non ha considerato la volontà del donatore della struttura dell'ospedale San Giacomo, il cardinale Antonio Maria Salviati, avo della ricorrente, che ha apposto alla donazione il vincolo di destinazione ospedaliera, tutt'oggi riportato nella registrazione catastale ma non attuato nell'uso, per cui la mutazione "della destinazione di un bene di notevole valore artistico e storico, oltre che in violazione dell’art. 32 Cost." si pone "anche in violazione dell’art. 42 Cost., con riferimento all’uso esclusivo impresso dal donante".

Infine, in merito alla supposta inefficienza della gestione dell'ospedale San Giacomo, la sentenza precisa che "la regola costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione non può avallare lo smantellamento di un servizio pubblico ospedaliero senza alcuna preventiva analisi ed adeguata motivazione in relazione al superamento dell'inefficienza e in particolare alla valutazione dell'interesse pubblico e degli interessi degli assistiti nel territorio".

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