Italia: per la Cassazione il mobbing non è reato

mercoledì 29 agosto 2007

La Cassazione ha stabilito (sent. n. 33624) che in Italia il mobbing - le angherie subite dai dipendenti nel luogo in cui essi lavorano - non configura reato.

Il caso in cui si è espresso il vertice della giurisdizione italiana riguardava un'insegnante che aveva portato in tribunale il suo dirigente scolastico, accusandolo di «lesioni personali volontarie gravi in ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica».

La sentenza del GUP del comune di Santa Maria Capua Vetere aveva evidenziato che era impossibile stabilire l'elemento scatenante che avesse danneggiato la salute della docente, dichiarando che l'accusa era «insostenibile».

La donna e il pubblico ministero si sono rivolti alla Cassazione. La quinta sezione penale ha dichiarato che il termine mobbing indica «la fattispecie relativa a una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde considerare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro». Questa definizione, secondo i magistrati, è assente «in seno al codice penale» e l'articolo che più si avvicina alla fattispecie definita dalla Corte è l'art. 572 del c.p. che riguarda i maltrattamenti.

La Suprema Corte ha inoltre confermato che «non è dato vedere quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della docente». La donna può quindi chiedere solamente un risarcimento, mediante causa civile.

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