Mef e antiriciclaggio, via i libretti al portatore: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Creata pagina con "{{luogodata|data=23 novembre 2018|1=venerdì|luogo=Roma}} thumb|300px|left|Sede del Mef a Roma Dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018..."
 
mNessun oggetto della modifica
Riga 2:
[[File:Palazzo Finanze.jpg|thumb|300px|left|Sede del Mef a Roma]]
 
Dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018 i cosiddetti "libretti al portatore", ovvero i libretti di risparmirisparmio non nominativi e dunque non riconducibili ad una persona specifica.
Come si legge sul comunicato stampa pubblicato ieri dal [[w:Ministero dell'economia e delle finanze|Ministero dell'economia e delle finanze]], "''l'obbligo di estinzione è già previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 concernente misure di contrasto al riciclaggio''", ma il Ministero ha deciso di dare tempo fino al prossimo 31 dicembre, limite oltre il quale si incorrerà in '''sanzioni amministrative''' che vanno '''da 250 a 500 euro'''. Si legge inoltre che "''già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi''" .
Il possessore del libretto dovrà recarsi in banca o alle Poste nella sede dove il libretto è stato emesso, e scegliere tra queste '''tre modalità di estinzione''': convertire il libretto in uno di risparmio nominativo, trasferire il saldo del libretto su un conto corrente o su un altro strumento di risparmio a condizione che esso sia nominativo, oppure richiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.