DdL intercettazioni, il comma ammazza-blog pende nuovamente sul web: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→‎Note: pubblico
Riga 70:
# Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate''', senza commento,''' nella loro interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
# '''Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.'''
# Qualora, <del>trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma</del> '''trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto comma, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma''', la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata <del>in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma</del> '''in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma''', l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
# '''Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.'''
# La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.